TABELLE QUANTITATIVI MASSIMI

La tabella di seguito riportata si riferisce ai limiti quantitativi massimi riferibili ad un uso esclusivamente personale delle sostanze elencate nella tabella I della legge 49/2006. al di sopra di tali quantitativi, si considera spaccio.

Sostanza

Dose media singola in mg[1]

Moltiplicatore variabile[2]

Quant. massimi

in mg (soglie)[3]

Sostanza lorda in grammi o

Numeri di compresse*

Numero di dosi/assunzioni*

Amfetamina

100

5

500

5 compresse

5 assunzioni

Cannabis (marijuana e hashish)

25

20

500

5 (10%)

15-20 assunzioni

Cocaina

150

5

750

1.6 (45%)

5 assunzioni

Eroina

25

10

250

1,7 (15%)

10 assunzioni

Funghi (Si fa riferimento alla quantità di principio attivo contenuta: psilocibina e psilocina)

100

3

300

 

 

LSD

0.05

3

0.150

3 francobolli

3 assunzioni

MDMA (Ecstasy)

150

5

750

5 compresse

5 assunzioni

Ketamina

300

3

900

 

 

Oppio

(Si fa riferimento alla quantità di principio attivo contenuta: morfina)

25

10

250

1,7 (15%)

 

 

 


[1] Dose Media Singola: quantità di principio attivo per singola assunzione idonea a produrre in un soggetto tollerante e dipendente un effetto stupefacente e psicotropo.

[2] Moltiplicatore Variabile: numero stabilito dalla commissione che ha elaborato queste tabelle in relazione alle caratteristiche di ciascuna sostanza, con particolare riferimento al potere di indurre alterazioni comportamentali e scadimento delle capacità psicomotorie;

[3] Le “soglie” indicate dal governo si riferiscono al principio attivo dello stupefacente e non al peso reale della sostanza sequestrata. La comparazione tra il principio attivo e la presumibile dose di stupefacente è il risultato di una valutazione approssimativa condotta dalla commissione ministeriale.

* Le ultime due colonne, pur essendo stata fornita dal governo, fanno riferimento ad una orientativa quantificazione per permettere di avere un quadro di riferimento immediato nel caso di fermo e di sequestro. Le tabelle stabilite dalla legge 49/2006 riportano solo le prime quattro colonne. Il calcolo qui riportato si riferisce, in percentuale, alla quantità di principio attivo che si potrebbe trovare nelle sostanze lorde, cioè comprese dei“tagli”, che circolano in strada. Se, ad esempio, la polvere di eroina da strada contenesse il 10% di eroina pura la quantità limite sarebbe di due grammi. Per la cocaina al 10% la quantità limite sarebbe cinque grammi. Per la cannabis al 10% di Thc la quantità massima sarebbe di 2,5 grammi.

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